Circolare 46_23/24

TUTELA ASSICURATIVA

Precisazioni in merito alla campagna informativa del MIM sulla tutela assicurativa degli alunni (art. 18 D.L. 48 convertito in legge n. 85/2023)

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Sandra Mangiapia

Docente e referente

L’articolo 18 del D.L. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge (legge n. 85/2023) – ha introdotto importanti novità sulla tutela infortunistica e la sua estensione in ambito scolastico.

Alla luce della campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle novità introdotte dal citato decreto, è opportuno fornire alcune precisazioni per garantire lo svolgimento di tutte le attività in sicurezza.

La nota MIM prot. n. 688 del 5 maggio 2021 ricorda che la copertura assicurativa pubblica INAIL (D.P.R. 1124/1965), oggi estesa a tutte le attività scolastiche dall’intervento normativo in questione, era già garantita e operante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprendendo anche i rischi infortunistici per gli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (es. laboratori secondarie II grado o attività di PTCO);
b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di
apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Il decreto in oggetto ha esteso gli ambiti di copertura allo svolgimento di tutte le attività di insegnamento- apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, cioè a tutte le scuole e a tutti gli ambiti inizialmente esclusi. È bene sottolineare però che, in caso di infortunio o nel caso estremo di morte, la protezione INAIL consiste in una pensione che sostituisce o integra lo stipendio e che deve essere proporzionale a due parametri:

• il grado di invalidità;
• l’ammontare dello stipendio dell’infortunato.

Nel caso di danno che genera Invalidità Permanente l’INAIL non paga se il danno alla persona è inferiore al 6%; nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16%) la pensione viene erogata una tantum. Gli alunni restano esclusi dall’indennizzo morte perché non risultano essere lavoratori portatori di reddito; alla stessa misura risultano esclusi dall’indennizzo per invalidità permanente, poiché statisticamente è raro che in ambito scolastico si verificano infortuni quantificabili, in termini medici, oltre la soglia del 6% della franchigia prevista.

Le garanzie INAIL comprendono, dunque, due sole opzioni di indennizzo di danno e non sono idonee a garantire tutti i rischi effettivi a cui è soggetta la popolazione scolastica, per esempio non comprendono la RCT (responsabilità civile verso terzi) dei genitori, per culpa in educando, che tutelerebbe le famiglie dai danni prodotti dai figli alla scuola e a terzi in qualunque ambito scolastico.

Data la natura delle garanzie INAIL e il loro ristretto campo d’azione nelle scuole, è consigliabile che gli Istituti Scolastici continuino a stipulare adeguate polizze assicurative integrative, a favore degli studenti e del personale, dal momento che esse garantiscono una tutela infortunistica notevolmente più ampia, relativamente:

• all’ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti);
• alla franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);
• al pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero);
• alla copertura per l’ipotesi di responsabilità civile verso terzi.

In caso di un eventuale mancato pagamento della quota assicurativa da parte delle famiglie, i risarcimenti di eventuali danni non sarebbero più erogati con il rischio di un inasprimento del contenzioso tra scuola e genitori, volto ad ottenere i risarcimenti negati dall’INAIL e non più esigibili dalle compagnie di assicurazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Franca Taffuri
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)

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