Circolare 132

ASSENZE E VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 2023-2024 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Anno Scolastico 2023/24

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Sandra Mangiapia

Docente e referente

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…] ai fini della validità   

             dell’anno scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente,  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere

                               considerato il monte ore annuale delle lezioni;

 

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2023-2024, è fissato nella seguente tabella:

 

SCUOLA n. ore settimanali Monte ore annuale Numero ore minimo di presenze Numero ore massimo di assenze
       75%        25%
Secondaria di primo grado 30 (Tempo Normale) 990 743 247,5 (pari a 41 giorni di lezione)
36 (Tempo Prolungato) 1188 891 297 (pari a 49,5 giorni di lezione)
Primaria 40 (Tempo Pieno) 1.320 I coordinatori di classe, in ottemperanza all’obbligo scolastico, attenzioneranno la frequenza degli alunni e, nel caso di elevato numero di assenze, trasmetteranno in segreteria e al dirigente scolastico il modello di rilevazione assenze.

 

Scuola Primaria: Tempo Scuola 40 ore (Tempo Pieno)    

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.320 ore (40 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Scuola Secondaria primo grado: tempo scuola 30 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all’esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 247,5 ore (pari a 41 giorni di lezione).

Scuola Secondaria primo grado: tempo scuola 36 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1188 ore (36 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 891 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all’esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 297 ore (pari a 49,5 giorni di lezione).

I docenti verificano periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un’informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell’anno scolastico.

Le rilevazioni delle assenze, saranno sottoposte all’attenzione della referente della dispersione, la prof.ssa Mangiapia Santola, per la scuola secondaria di primo grado, e all’attenzione della docente Ilaria Dui, per la scuola primaria.

Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica

                                                                                                    Dott.ssa Franca Taffuri

                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs. n. 39/93

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